Descrizione
Il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un “fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.
Tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale.
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Ultimo aggiornamento
29/03/2024 15:41